Il promuovendo ricorso collettivo dinanzi al TAR è diretto ad ottenere la retribuzione dovuta per il c.d. “tempo tuta”, cioè il tempo necessario per indossare la divisa, sulla base dei principi espressi anche recentemente dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo la quale il tempo necessario per indossare la divisa va retribuito, in quanto rientra nel lavoro effettivo, ove sia stabilito dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione, oppure si tratti di operazione avente carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero risulti implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.
Il Tar del Lazio, con le ordinanze allegate, non ha accolto l’istanza cautelare diretta ad ottenere, nell'interesse di coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 6/10, nella prova scritta del concorso pubblico per 1220 posti di allievo agente della Polizia Penitenziaria, nonché del concorso a 197 posti di allievo agente della Polizia Penitenziaria, l’ammissione alle prove concorsuali successive, limitandosi a richiamare una pronuncia della stessa Sezione, in contrasto con la recente pronuncia del Consiglio di Stato espressosi in relazione al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.
Pertanto, riteniamo che sussistano i presupposti per promuovere l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, in ragione dell'illegittimità sia dell'organizzazione del concorso, che della soglia di sbarramento quantitativo prevista dal bando, secondo un meccanismo già dichiarato illegittimo, in fattispecie analoghe, dallo stesso Consiglio di Stato.
Sul sito sono presenti le istruzioni per coloro che vorranno aderire all’appello collettivo.
Il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza di rigetto espressa dal Tar, limitandosi sostanzialmente a richiamarne la motivazione generica e priva di riferimenti normativi, sulla base di considerazioni ancora una volta meramente fattuali e di opportunità organizzativa. Va rilevato che il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, rilevando la sussistenza di giusti motivi al riguardo, attesa la natura controversa della questione
Il D.L.vo 177/2016 ha disciplinato anche il transito del personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, generando così una disparità di trattamento retributivo e previdenziale. Allo stato, infatti, dipendenti di pari qualifica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco percepiscono retribuzioni differenti, più elevate per coloro che provengono dal disciolto Corpo Forestale dello Stato. Analogamente per ciò che concerne l'applicazione di alcuni istituti previdenziali. Per questa ragione la FNS CISL, convenzionata con il nostro studio legale, ha conferito mandato al fine di affrontare sotto il profilo giudiziale la descritta disparità di trattamento. A tal proposito si precisa che l'adesione al ricorso può avvenire solo attraverso la FNS CISL, non essendo possibile accettare mandati alla causa che pervengono da singoli interessati.
l TAR Basilicata, in accoglimento delle argomentazioni formulate dal nostro studio nel ricorso promosso in relazione allo scioglimento del CFS ed al trasferimento coattivo del personale nell'Arma dei Carabinieri, ha sospeso il giudizio nell'attesa della decisione della Corte Costituzionale. La decisone del TAR Basilicata che si aggiunge a quanto stabilito dal TAR Abruzzo, rappresenta il minimo risultato che ci eravamo prefissati, ovvero che almeno uno dei tanti TAR aditi avesse sollevato la questione di legittimità costituzionale. Ora auspichiamo che anche altri TAR seguano le decisioni dei TAR Abruzzo e Basilicata e che la Corte Costituzionale riconosca le ragioni dei tantissimi lavoratori che hanno aderito al nostro ricorso promosso in collaborazione con la FNS CISL.