Come è noto il personale della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle FF. AA. al momento della cessazione dal servizio matura i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della pensione. Tuttavia L’INPS a causa di una errata interpretazione della normativa vigente, include i sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (T.F.S.), soltanto nei casi in cui il dipendente abbia cessato il servizio per raggiungimento del limite di età, permanente inabilità al servizio, ovvero per decesso.
Il Consiglio di Stato ha invece stabilito che anche al personale cessato dal servizio per anzianità, spetta l’inclusione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, a condizione che al momento della domanda di pensione abbia compiuto 55 anni di età e svolto 35 anni di servizio. Allo stesso modo, molteplici pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali in accoglimento dei ricorsi promossi al riguardo, riconoscono importi in favore dei ricorrenti di diverse migliaia di euro.