Nella decisione in allegato trovate il caso di un dipendente cui era stato negato il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 poiché, presso la sede dei Vigili del Fuoco richiesta, non vi erano posti disponibili nella qualifica posseduta. Attraverso la nostra azione abbiamo ottenuto una decisione cautelare del Giudice Amministrativo che ha ordinato il trasferimento, stabilendo che un direttivo antincendi può occupare anche un posto disponibile nella qualifica di direttivo aggiunto antincendi.
Trasferimento art 42 bis Dlgs 151_2001 (pdf)
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Nella decisione in allegato il Giudice Amministrativo, a seguito del nostro ricorso, ha riconosciuto il diritto al trasferimento temporaneo di un Vigile del Fuoco ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, confermando anche la validità dell’accordo sindacale nazionale del 19 aprile 2016.
Sentenza_definitiva_ric_tar_1877_2020 (pdf)
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