La Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui escludeva la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservandola solo a quelli che avevano maturato i requisiti entro il 1990.
La Corte ha infatti stabilito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA non è limitato al termine del 31 dicembre 1990, ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993.
La sentenza, avente efficacia retroattiva, consente a tutti coloro che, nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993, hanno maturato: 5 anni di servizio (se assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988); 10 anni di servizio (se assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983); 20 anni di servizio (se assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973) di ottenere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).
Possono partecipare al ricorso tutti i dipendenti e gli ex dipendenti del Comparto Ministeri. Obiettivo dell’azione è quello di ottenere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nelle misure previste dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990 ed i relativi arretrati.